
Alcune
“Università” della Terza Età si sono “travestite” da
Università Popolari
svolgendo una funzione di “inquinamento mentale”,
dichiarandosi
associazioni
al servizio degli anziani, ma in realtà non badando
all’anagrafe quando si trattava di redarre il capitolo
‘entrate in bilancio’.
Queste hanno
creato soltanto confusione nel settore
ed operando un duplice illecito: pedagogico, poiché è
antieducativo discriminare secondo l’età i discenti;
legale, perché il titolo Università, in base al DL
580/73, art. 10, spetta solo a quelle Statali ed a quelle
(Popolari) della CNUPI riconosciute tali e con tale titolo
da un successivo Decreto Legislativo.
D’altro
canto la Confederazione Nazionale delle Università Popolari
Italiane (CNUPI) rivendica, per sé e per le proprie
associate, il pieno diritto di adoperare la denominazione
"Università", e ciò in virtù del riconoscimento
di personalità giuridica che la CNUPI ha acquisito in virtù
di un apposito decreto legge (del 21.5.1991 e pertanto
successivamente alla legge del 1973), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale delle Leggi dello Stato nel n° 203 in
data 30.8.1991. Il diritto di fregiarsi della denominazione
"Università Popolare" è parimenti fruibile da
parte delle associate alla CNUPI. Infatti il Consiglio di
Stato nell’adunanza della Sezione Seconda del 6.2.1991 ha
approvato lo Statuto della CNUPI nel quale alle consociate
di quest’ultima è attribuita, appunto, la qualifica di
Università Popolari.
La
ratio legis che pervade i provvedimenti di cui sopra
è da individuarsi nella volontà del legislatore di
riconoscere la denominazione, il ruolo ed il rilievo storico
della antiche Università Popolari le quali, sorte tra la
fine del secolo XIX e l’inizio del XX, nel 18.9.1982
diedero vita alla CNUPI in virtù di quello Statuto, tuttora
vigente, il quale è a base del riconoscimento di personalità
giuridica.
Per
quanto sopra esposto, la CNUPI rivendica la continuità
storica con le classiche
Università
Popolari, rivendica altresì il diritto di adoperare nella
denominazione sua e delle sue associate il vocabolo
"Università"; diffida ogni altro tipo di
sodalizio, che non gode di conferimento da parte dello Stato
del diritto di denominarsi "Università", di far
uso di tale denominazione; richiama i poteri costituiti a còmpiti
di vigilanza e di rispetto della legalità nei confronti di
quante associazioni impropriamente si fregiano del nome
Università, in generale, ed Università Popolare in
particolare.
L’urgenza
di tale intervento, tra l’altro è dettata, dalla odierna
costituzione di un sistema integrato di agenti formativi il
quale comprenda anche gli Enti per l’Educazione non
Formale. Una chiarezza nelle denominazioni ed una,
conseguente, piena legalità delle forme statutarie e
pubblicitarie si configura come indispensabile specialmente
nel settore dell’Istruzione e della Formazione a tutela
dei cittadini fruitori.
Prof.
Giancarlo Rinaldi
Presidente
della Confederazione Nazionale delle Università Popolari
Italiane.