

DIREZIONE
GENERALE PER L’ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE LETTERA
CIRCOLARE
Prot.n.
594_/Div. IV Roma, 31 luglio 2000
Oggetto:
D.M. n. 177 del 10 luglio 2000 - Modalità di accreditamento e di
qualificazione dei soggetti che
offrono formazione.
Si
trasmette, per opportuna conoscenza e con preghiera di curarne la
massima diffusione, il D.M. n. 177 del
10 luglio 2000, registrato alla Corte dei Conti il 25.7.2000 Reg. 2 fg.
244, con il quale, in attuazione dell’art.
14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola,
sono indicati i criteri e definite
le procedure sia per l’accreditamento dei soggetti che offrono
formazione sia per ottenere il riconoscimento,
come soggetti qualificati per la formazione, da parte di associazioni
professionali del personale
della scuola e associazioni disciplinari collegate a comunità
scientifiche.
I
soggetti interessati ad ottenere l’accreditamento e le associazioni
professionali e disciplinari interessate
ad ottenere la qualificazione devono indirizzare la richiesta al
Ministero della Pubblica Istruzione
- Direzione Generale Istruzione Media non Statale - Coordinamento
Formazione Insegnanti - Via
Napoleone III, n. 8 - 00185 Roma -, dichiarando e documentando il
possesso dei requisiti così come
sono tassativamente previsti dal D.M. in oggetto.
A
tal fine si raccomanda la scrupolosa osservanza delle modalità
fissate dal decreto stesso per evitare eventuali
istruttorie che comporterebbero, ovviamente, inutili ritardi di tempo.
Al
fine, poi, di consentire all’Amministrazione di esercitare il
monitoraggio, l’ispezione e la valutazione
delle azioni di formazione, i soggetti accreditati e quelli
riconosciuti come qualificati sono tenuti
a fornire alla Direzione Generale predetta i dati relativi alle
iniziative proposte.
Sono
tenuti a questo ultimo adempimento anche i soggetti di per sé
qualificati di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto in questione.
Lo
scrivente darà comunicazione del modello standard con il quale
organizzare i dati da comunicare al sistema
informativo sulla formazione del personale della scuola.
Sembra
opportuno far presente che l’azione di monitoraggio da parte dell’Amministrazione
non può limitarsi alla fase
procedurale dell’accreditamento e della qualificazione ma deve
essere diretta a tutta l’attività
di formazione ivi comprese le singole azioni.
Con
l’occasione si fa presente che, nelle more di emanazione del
decreto, sono già pervenute istanze di accreditamento.
I soggetti interessati sono pregati di valutare la corrispondenza dei
requisiti precedentemente enunciati
con quelli prescritti nel D.M. 177 in questione, confermando la
precedente istanza o integrandola o
facendone pervenire una nuova nel più breve tempo possibile.
Si
ringrazia per la collaborazione.
IL
DIRETTORE GENERALE
(Dott.
Mario G.Dutto)
Decreto
Ministeriale n. 177
Roma
10 luglio 2000
VISTO
il contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola 1998/2001, sottoscritto in
data 26 maggio 1999 che delinea una
nuova strategia di formazione del personale della scuola;
VISTO
il contratto collettivo
nazionale integrativo del comparto scuola sottoscritto in data 3
agosto 1999 che contiene i criteri
di riferimento per il riconoscimento delle associazioni professionali
e/o disciplinari e per l'accreditamento
di soggetti per la formazione del personale della scuola;
VISTA
la Direttiva n.210 del 3
settembre 1999 concernente le azioni di formazione del personale della
scuola;
CONSIDERATA
la rilevanza della formazione
degli insegnanti come leva strategica fondamentale per la riuscita
delle riforme in corso della scuola;
CONSIDERATA
la necessità di un
miglioramento qualitativo del sistema di aggiornamento e di formazione
del personale docente della scuola
attraverso la selezione, sulla base di criteri qualitativi, dei
soggetti che offrono formazione per
il personale docente;
SENTITE
le organizzazioni sindacali;
ATTESA
l’esigenza di dover
sostituire con il presente decreto il D.M. n. 88 del 24.3.2000;
DECRETA
Art.
1 - Campo d’applicazione
1.
Il presente decreto disciplina le modalità di accreditamento dei
soggetti che offrono formazione per il personale
della scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali e
delle associazioni disciplinari collegate
a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per attività di
formazione.
2.
Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la formazione del
personale della scuola le Università, i Consorzi
universitari e interuniversitari, gli IRRSAE e gli Istituti pubblici
di ricerca.
Art.
2 - Accreditamento dei soggetti che offrono formazione
1.
I soggetti che offrono formazione, per essere accreditati ai fini
della realizzazione di progetti di interesse generale
devono farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione.
2.
L’accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su
istanza dei singoli interessati.
3.
L'accreditamento dei soggetti presuppone la presenza dei seguenti
requisiti:
-
l'inclusione
della formazione del personale della scuola tra i fini
istituzionali dell'ente o dell'agenzia,
tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
-
attività
formativa già svolta per lo sviluppo professionale del personale
della scuola comprovata da
almeno tre anni di attività;
-
esperienza
accumulata nel campo della formazione;
-
capacità
logistiche per la realizzazione di programmi formativi complessi;
-
stabilità
economica e finanziaria;
-
attività
di ricerca ed iniziative di innovazione metodologica sulla
formazione;
-
realizzazione
di iniziative di innovazione metodologica nel campo della
formazione;
-
adeguato
livello di professionalizzazione anche con riferimento a
specifiche certificazioni e
accreditamenti ottenuti;
-
padronanza
di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla
valutazione di impatto delle
azioni di formazione;
-
significative
esperienze di ricorso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione anche per la formazione a distanza e di
apprendimento in rete;
-
documentata
conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di
sviluppo professionale del
personale nel sistema scolastico italiano;
-
specifica
competenza di campo nelle aree progettuali di lavoro;
-
disponibilità
a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle
azioni di formazione.
4.
La procedura di accreditamento prevede due fasi successive: All’atto
della domanda, rivolta ad ottenere l'accreditamento per la formazione,
il soggetto interessato dichiara il
possesso dei requisiti di cui al comma precedente, documenta lo
svolgimento di tre iniziative di formazione rivolte
al personale della scuola condotte nell'arco dei tre anni precedenti e
presenta un piano di iniziative di formazione
di interesse generale (almeno tre) da realizzare nei successivi dodici
mesi. Entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda e sulla base della verifica della completezza della
documentazione fornita, il Comitato
tecnico nazionale, composto di esperti indipendenti nominati dal
Ministro della Pubblica Istruzione, include
il soggetto in un elenco provvisorio. Successivamente
il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative previste dai
piani di attività dei singoli
soggetti, specifici interventi di analisi e di verifica volti ad
accertare il possesso dei requisiti indicati nel
comma precedente e la qualità delle azioni di formazione svolte,
condizioni queste per la successiva proposta
di accoglimento della domanda e per l'inclusione nell'elenco
definitivo dei soggetti accreditati da parte
del Ministero.
5.
Le iniziative formative promosse da soggetti inclusi nell’elenco
provvisorio o definitivamente accreditati sono
riconosciute dall'amministrazione scolastica.
6.
L'elenco dei soggetti accreditati è di dominio pubblico ed è
disponibile presso gli uffici dell'amministrazione
scolastica.
7.
La perdita di requisiti, accertata attraverso il sistema di ispezione,
di monitoraggio e di valutazione di cui al
successivo art. 5, fa venir meno l’accreditamento, con l’adozione
di un provvedimento ministeriale di cancellazione
dall’elenco.
Art.
3 - Qualificazione di associazioni professionali e disciplinari
1.
Le associazioni professionali del personale della scuola e le
associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche
possono essere riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione
come soggetti qualificati per la
formazione.
2.
Il riconoscimento di soggetto qualificato ha la durata di tre anni e
può essere rinnovato su istanza della singola
associazione.
3.
Le iniziative formative promosse da associazioni qualificate sono
riconosciute dall’amministrazione scolastica.
4.
I requisiti per il riconoscimento come soggetti qualificati per la
formazione degli insegnanti sono:
-
attività
formative svolte secondo criteri di qualità;
-
adeguato
livello di diffusione sul territorio nazionale, tale da consentire
interventi di livello almeno
interregionale;
-
effettiva
consistenza organizzativa e logistica per assicurare la
realizzazione di progetti complessi;
-
padronanza
di approcci innovativi nel campo dello sviluppo professionale
degli insegnanti, anche con il
ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
-
attività
di ricerca condotta in relazione alla professione docente;
-
attività
di comunicazione professionale svolta;
-
disponibilità
a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle
azioni di formazione.
5.
La procedura di qualificazione prevede due fasi successive: All’atto
della domanda, rivolta ad ottenere il riconoscimento di soggetto
qualificato per la formazione continua
del personale della scuola, l'associazione interessata dichiara il
possesso dei requisiti di cui al comma 4,
documenta lo svolgimento di tre iniziative di formazione condotte
nell'arco dei tre anni precedenti e presenta
un piano di iniziative di formazione (almeno tre) da realizzare nei
successivi dodici mesi. Entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda e sulla base della verifica della
completezza della documentazione fornita,
il Comitato tecnico nazionale include l'associazione in un elenco
provvisorio. Successivamente
il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative previste dai
piani di attività delle singole
associazioni, specifici interventi di analisi e di verifica volti ad
accertare il possesso dei requisiti indicati
nel comma precedente e la qualità delle azioni di formazione svolte,
condizioni queste per la successiva
proposta di accoglimento della domanda e per l'inclusione nell'elenco
definitivo delle associazioni qualificate
da parte del Ministero.
6.
Tutti i soggetti qualificati riconosciuti come tali sono inseriti in
un elenco pubblico, disponibile presso gli uffici
dell’amministrazione scolastica.
7.
La perdita di requisiti, accertata attraverso il sistema di ispezione,
di monitoraggio e di valutazione di cui al
successivo art. 5, fa venir meno la qualificazione, con l’adozione
di un provvedimento ministeriale di cancellazione
dall’elenco.
Art.
4 - Informazione e monitoraggio delle attività di formazione
1.
I soggetti accreditati, di cui all’art. 2 ed i soggetti riconosciuti
come qualificati, di cui all’art.3 si impegnano
a fornire al sistema informativo sulla formazione del personale della
scuola previsto dall’art. 12,
comma 12, del contratto collettivo nazionale integrativo, dati
organizzati secondo un modello standard, relativi
alle iniziative proposte.
2.
Dati relativi alle attività di formazione sono altresì comunicati
all’Amministrazione scolastica dai soggetti di
per sé qualificati di cui all’art. 1, comma 2.
3.
Le attività di formazione sono oggetto di monitoraggio da parte del
Comitato Tecnico Nazionale di cui all’art.
5.
Art.
5 - Comitato Tecnico Nazionale
1.
Per l’espletamento delle procedure di accreditamento e di
qualificazione viene costituito, con successivo decreto,
un Comitato Tecnico Nazionale con il compito di verificare e di
valutare le circostanze che, dichiarate
o documentate, sono gli indici di riferimento da utilizzare
rispettivamente per l’accreditamento e la
qualificazione.
2.
Il Comitato Tecnico Nazionale sarà composto di esperti esterni ed
interni all’amministrazione della pubblica
istruzione, senza oneri per lo Stato, salvo il pagamento, ove dovuto,
del trattamento di missione.
3.
I componenti del Comitato Tecnico Nazionale non dovranno avere alcun
rapporto con i soggetti che parteciperanno
alle procedure di accreditamento e di qualificazione.
Art.
6 - Impugnative
1.
Avverso la mancata inclusione nell’elenco provvisorio predisposto
dal Comitato Tecnico e avverso il provvedimento
di diniego dell’accreditamento o della qualificazione, è ammesso
ricorso al TAR entro 60 giorni o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il
presente decreto sarà inviato all’Ufficio Centrale per il bilancio
presso il Ministero della Pubblica Istruzione
ed alla Corte dei Conti per i controlli di legge.
IL
MINISTRO